Ultima modifica: 22 Maggio 2024

Atti di concessione

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

22 Maggio 24 Amministrazione Trasparente

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Il D. Lgs 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti nei quali sono predeterminati criteri e modalità per la concessione e gli atti di concessione di benefici economici di importo superiori a mille euro. La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e l’amministrazione può procedere alla liquidazione delle somme solo dopo aver accertato l’effettiva    »




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