Promemoria elezioni dei rappresentanti d’interclasse, d’intersezione e di classe
Ciao Iscritto
in data odierna è stata inserita la seguente circolare nel sito Istituto Comprensivo Statale Gattamelata
Circ. n. 12 del 24/09/2024
Ai Docenti incaricati della conduzione delle assemblee
per l’elezione dei rappresentanti
e p.c. in visione a tutti i docenti
Oggetto: Promemoria elezioni dei rappresentanti d'interclasse, d'intersezione e di classe Viene inviato un promemoria sulle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione /Interclasse/Classe per l’anno scolastico 2024/2025.Per facilitare il compito dei docenti che dovranno introdurre le Assemblee per le elezioni. Si ripercorreranno in breve il significato delle elezioni ed i compiti dei Rappresentanti eletti, qui in sintesi:- RACCORDO CON TUTTI I GENITORI per far circolare velocemente le informazioni necessarie sulla vita della sezione/classe e della scuola.
- I rappresentanti, qualora disponibili, possono essere incaricati di effettuare i pagamenti telematici per conto della classe tramite il sistema pago in rete in caso di partecipazione ad uscite didattiche, o altra iniziativa approvata dal consiglio.
- Nelle sedute con i genitori gli incontri sono finalizzati a:
- Formulare proposte in ordine all’azione educativa – didattica e a iniziative di sperimentazione;
- Agevolare ed estendere i rapporti tra docenti, genitori e alunni;
- Esprimere parere al Collegio Docenti sull’adozione dei libri di testo.
- Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.
- Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
- Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
- a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
- b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
- Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
- Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
- Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
- I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
- I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
- Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.
- Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 10, comma 11.