Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Circ. n. 143
del 09/08/2021
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ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
Oggetto: Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Tramite il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, che si allega, il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune importanti misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti tramite il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti.
- Nell’anno scolastico 2021-2022 l’attività scolastica e didattica sarà svolta in presenza.
- In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione saranno adottate le seguenti misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.In presenza di soggetti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti in ambito scolastico si applicano le linee-guida e i protocolli adottati ai sensi di legge. I protocolli e le linee-guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente la sicurezza delle attività didattiche e scolastiche.
- Fino al 31 dicembre 2021 in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali delle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate alla diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti la misura è derogabile da parte del Presidente della Regione e del Sindaco. In caso dei predetti provvedimenti di deroga resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con BES.
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19; tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
- Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
- A decorrere dal 1° settembre saranno introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. L’utilizzo dei mezzi di trasporto di breve percorrenza può avvenire anche senza green-pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.
Si prega di porre particolare attenzione ai primi tre commi dell’art. 9 – ter che riportiamo di seguito integralmente;
ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
F.to Il Dirigente Scolastico
(prof. Giovanni Santoro)